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Società Commerciali

Definizione:
Nel nostro ordinamento il legislatore prevede diversi tipi sociali. La società è definita dall'art. 2247 del Codici civile come il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Stando alla definizione il nostro legislatore fissa dei criteri sulla base dei quali effettua una classificazione dei diversi tipi di società:
  1. Responsabilità personale dei soci per le obbligazioni assunte dalla società.
  2. Criterio dell'attività economica esercitata dalla società.
  3. A seconda che il patrimonio sia rappresentato da quote o da azioni.
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Secondo il primo criterio ci sono società in cui i soci hanno una responsabilità anche personale per le obbligazioni assunte dalla società, mentre in altre i soci hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale conferita o sottoscritta.
Dunque nella prima specie rientrano le società semplici e la società in nome collettivo mentre nelle seconde troviamo la S.r.l e S.p.a .
Nell'ambito della società abbiamo alcuni tipi in cui si hanno entrambi i soci che sono detti accomandatari, cioè coloro che hanno una responsabilità illimitata e solidale, e soci accomandanti, cioè coloro che hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale conferita o sottoscritta, queste sono la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni. Queste due sono dette società miste.

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Secondo il criterio dell'attività economica esercitata troviamo che nel nostro ordinamento giuridico le società possono svolgere attività economiche sia di natura commerciale che non commerciale. Le società che svolgono attività commerciali sono 5: società in nome collettivo, società in accomandita semplice e in accomandita per azioni, Spa, Srl, (società cooperative).
La società semplice è l'unica società di tipo non commerciale, è detta anche società di tipo civile e dunque esercita solo attività agricole.
Secondo l'art. 2195 le società di tipo commerciale, cioè che esercitano un'attività di tipo commerciale sono:
  • attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
  • attività intermediaria nella circolazione di beni o servizi;
  • attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
  • attività bancarie e assicurative;
  • tutte le attività ausiliari alle precedenti.
Ci sono società in cui l'elemento prevalente è la persona, cioè ciascuno socio che decide di entrare a far parte di una società in considerazione della persona e degli altri soci, infatti i soci che entrano a far parte devono essere animati da reciproca fiducia. Sono società di persone sono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice, esse non hanno personalità giuridiche e quindi godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta, quindi i soci ne rispondono illimitatamente e solidamente con il loro patrimonio personale per le obbligazioni assunte dalla società.

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Ci sono società quali quelle di capitali che non importa la persona del socio ma il capitale conferito nella società, esse sono società per azioni, società in accomandita per azioni S.R.L, hanno la capacità giuridica che si acquista con l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, dunque godono di un'autonomia patrimoniale perfetta e per le obbligazioni assunte dalla società ne risponde solo la società con il proprio patrimonio e non quello personale dei soci.
Nelle S.A.P.A il patrimonio è rappresentato da quote di pari valore.
Se il patrimonio rappresentato da azioni, cioè da quote rappresentate  da titoli si può avere che un socio può possedere anche più quote (S.p.a).

La legge stabilisce che la S.p.a e S.A.P.A devono essere costituite con un patrimonio pari a 200.000.000 £ mentre la S.r.l si può sostituire con un minimo di 20.000.000 £.
Le altre società poiché non hanno un limite stabilito si potrebbero costituire con un patrimonio minimo pari a zero, ma in ogni caso i creditori si rifaranno sul patrimonio degli associati.

Nella società di capitali gli organi sono:
- l' assemblea costituente che costituisce l'organo volitivo dove di forma la volontà dell'ente.
- gli amministratori, cioè l'organo esecutivo.
- e il collegio sindacale che controlla l'operatore degli amministratori.

Nella S.p.a e S.a.p.a il collegio sindacale è obbligatorio. Nella S.r.l è obbligatorio se per due servizi consecutivi si è avuto uno dei seguenti casi:
- totale ricavi 9.500.000.000 £
- totale ricavi attivo 4.700.000.000 £
- più di 50.000 unità di addetti.



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