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Interpretazione delle Norme Giuridiche

La dottrina come la giurisprudenza non sono fonti del diritto anche se i giudici, gli esperti del diritto se ne servono per la risoluzione di singoli casi concreti.
La giurisprudenza è l'insieme di tutte le sentenze e decisioni dei giudici, mentre la dottrina scaturisce da tutte le interpretazioni, formulazioni o teorie elaborate dagli esperti del diritto (un avvocato di grande fama). Mentre la giurisprudenza, che è quindi l'interpretazione dei giudici vincola le parti in causa, l'interpretazione dottrinale non vincola nessuno, però queste ultime possono esplicare una certa efficacia a seconda delle argomentazioni adottate o a seconda del prestigio o l'importanza di colui che l'ha interpretata.

L'interpretazione delle norme giuridiche

Poiché le norme giuridiche sono generali e astratte e queste devono essere applicate nei singoli casi concreti e poiché sono molteplici, nasce l'esigenza di accertare se una situazione concreta rientra o meno nella fattispecie tipo (astratta) che vi è prevista.
Insomma interpretare una norma significa determinare il senso e la portata in relazione al caso concreto.
In relazione ai soggetti che compiono l'interpretazione e alla sua efficacia si distinguono diversi tipi di interpretazione:

  • Interpretazione giudiziaria: è contenuta nella sentenza con la quale un giudice, applica le norme generali e astratte quando viene chiamato a risolvere i singoli casi concreti (dunque decide una controversia sottoposta al suo giudizio) essa vincola solo le parti in causa.
  • Interpretazione autentica: proviene dallo stesso organo che ha posto in essere le norme generali e astratte, cioè dal legislatore. Tale interpretazione, che può rendersi necessaria per risolvere in modo definitivo gravi contrasti interpretativi sorti riguardo al contenuto di una disposizione, è vincolante per tutti, (quindi anche i giudici devono successivamente applicare quella norma e non possono attribuirle un significato diverso), è retroattiva, come se la norma interpretata avesse avuto fino all'origine (ex tunc) il significato che le è stato dato in via autentica dalla norma interpretativa.
  • Interpretazione dottrinale: La norma giuridica viene interpretata dagli studiosi del diritto: avvocati di una certa fama o da esperti del diritto, non vincole a nessuno al di fuori di quelli che potrebbero essere le argomentazioni addotte o alla chiara fama degli interpreti. (Viene proposta dai soggetti che la interpretano in giornali, pubblicazioni, articoli, note a sentenza, ecc).
  • Interpretazioni burocratiche: L'interpretazione è fornita da un organo della pubblica amministrazione (il ministro delle Finanze o un provveditore agli studi) ed è contenuta in un atto interno alla Pubblica amministrazione (circolari, cioè note esplicative di leggi già esistenti, istruzioni. Ma la funzione di uniformare l'interpretazione di norme legislative o regolamentari da parte degli uffici pubblici, per applicare esattamente la legge. L'interpretazione burocratica è vincolante solo per gli organi gerarchicamente subordinati, che non la possono interpretare in modo diverso da quanto stabilito dai loro superiori.
Gli strumenti o criteri utilizzati sono quelli previsti dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che stabiliscono che per determinare l'esatta portata e il senso della legge si applica il criterio letterale e il criterio logico.

Il criteri letterale o grammaticale o lessicale di una norma consiste nell'individuare attraverso un'attenta lettura, il senso o significato delle parole che la compongono, considerate non isolatamente ma nel contesto della frase intera in cui sono inserite.
Il criterio logico consiste nel determinare o individuare le intenzioni del legislatore, ovviamente questa è un'espressione impropria, perché per intenzioni del legislatore si intende la portata della legge e non alle intenzioni delle persone che componevano l'organo che l'ha emanato, in quanto ciò che il legislatore  si propose non ha carattere vincolante, perché una norma, una volta formata, vive di vita propria distaccandosi da chi l'ha creata e acquistando nell'ordinamento di cui entra a far parte, un valore del tutto indipendente e autonomo dell'iniziale volontà dei redattori e si va adattando alle idee e ai bisogni rinnovati.
Questi criteri vengono utilizzati alternativamente, però l'uno non esclude l'altro, dunque sono complementari.

I risultati dell'interpretazione:

L'interpretazione è dichiarativa quando è stata ben formulata, cioè quando il senso risultante dall'interpretazione letterale coincide con quello derivante dall'interpretazione logica e si ha quando l'intenzione del legislatore (ciò che voleva dire) corrisponde esattamente al testo della norma (ciò che ha detto).

L'interpretazione è restrittiva se accerta che le intenzioni del legislatore (ciò che voleva dire) è meno ampio del testo della norma (ciò che ha detto), cioè quando il senso letterale è più esteso di quello logico. In questo caso l'interpretazione conduce a limitare o a restringere la portata della norma (escludendo che si applichi ad alcune fatti specie che in primo esame vi sembrerebbero ricomprese). In ogni caso prevale il criterio logico.

L'interpretazione è estensiva si giunge ad essa quando il senso risultante dall'interpretazione letteraria è meno ampio di quello risultante dall'interpretazione logica, la legge ha detto meno di quello che voleva dire (ciò che era nelle intenzioni del legislatore, e poiché prevale il criterio logico dobbiamo ampliare intenzioni del legislatore, e poiché prevale il criterio logico dobbiamo ampliare la portata della norma giuridica (l'art. 2048 enuncia che i genitori, i tutori e il precettore sono responsabili dei danni cagionati dei minori da loro tutelati. Supponiamo che il minore viene adottato da coniugi, e se dovesse commettere un atto illecito, la responsabilità ricade sui coniugi adottanti. Questo non è previsto letteralmente ma viene intuito logicamente dal legislatore della norma giuridica stessa).

L'interpretazione analogica

Si può verificare che un giudice non trovi una norma giuridica da applicare nel singolo caso concreto, questa situazione non è impossibile. Il giudice non può rifiutarsi di decidere il singolo caso, perché deve evitare di lasciare aperto un conflitto di interessi che potrebbe costituire un grave danno per l'ordine sociale.
Il nostro ordinamento giuridico in queste situazioni dovrà comportarsi secondo quanto prescritto nell'art. 12 delle disposizioni generali, cioè dovrà ricorrere all'analogia, cioè dovrà applicare al caso da risolvere le norme giuridiche che regolano casi affini.
Questo procedimento prende il nome di analogia di legge.
Esempio:
La regola relativa all'obbligo di custodire con l'ordinaria diligenza la cosa ricevuta, dettata in materia di deposito (art. 1768) si ritiene applicabile anche in via analogica, al meccanico che ripara autoveicoli presso la propria officina.
Si può verificare che il giudice non trovi nemmeno una norma che regola un caso simile, scritti o non scritti ma estrapolati dal contesto dell'insieme delle norme giuridiche che costituiscono l'ordinamento giuridico dello Stato. Questa prende il nome di analogia di diritto.
L'interpretazione analogica ha dei limiti in campo penale, perché un fatto può essere considerato reato solo se risulta espressamente previsto da una legge per cui il giudice non può creare nuove figure di reato, in definitiva non esiste l'interpretazione analogica.
L'interpretazione estensiva e l'interpretazione analogica sono dunque 2 istituti giuridici destinati a comare alcune lacune nell'ordinamento giuridico.

L'interpretazione analogica presuppone un fatto non espressamente previsto dal legislatore e si risolve applicando una norma che regola un caso simile (è un fatto non espressamente voluto dal legislatore).

L'interpretazione estensiva presuppone un fatto come voluto dal legislatore però così come è stata formulata la norma apparentemente sembrerebbe esclusa.



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